Giustizia

Scudo penale per farmacisti vaccinatori: cos’è e come funziona

Il contenimento della pandemia causata dal Covid-19 ha portato grandi cambiamenti nel ruolo dei farmacisti che, per far fronte all’emergenza, si sono impegnati anche nelle somministrazioni del vaccino alla cittadinanza. In questo senso è di estrema rilevanza la norma dello scudo penale, che tutela il farmacista in caso di effetti avversi del farmaco.

Cos’è lo scudo penale?

Cominciamo dalla definizione del termine. Per scudo penale si intende la norma che esenta i somministratori del vaccino, e quindi anche i farmacisti, da resposabilità penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose, quando quest’ultime avvengano conseguentemente alla somministrazione della vaccinazione. La norma si è rivelata necessaria poiché il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (il cosiddetto TULS) vieta al farmacista la possibilità di portare avanti attività differenti da quelle tipiche della professione. Lo scudo penale, entrato in vigore con un decreto legge del 2021 permette agli operatori chiamati a somministrare il vaccino, farmacisti compresi, a operare con più serenità.

Come funziona

La ratio giuridica dello scudo penale riguarda le conseguenze dell’inoculazione qualora quest’ultima sia stata eseguita correttamente. Medici e farmacisti, infatti, non possono scegliere la tipologia di vaccino da somministrare, né ovviamente rispondere delle eventuali reazioni avverse allo stesso. Il compito dei vaccinatori, infatti, è quello della “semplice” somministrazione. Diverso il caso in cui esistano danni derivanti da un eventuale sovradosaggio del siero, della mancata osservazione clinica del vaccinato o della scelta sbagliata della zona del corpo in cui effettuare la vaccinazione. In questi casi il vaccinatore, medico o farmacista, deve rispondere del proprio operato.

A chi è rivolto

Lo scudo penale per i vaccinatori è rivolto a tutto il personale medico e paramedico chiamato a vaccinare la popolazione. Dai medici ospedalieri agli specializzandi, dai medici in pensione che si sono prestati e si prestano alla campagna vaccinale ai farmacisti che, per eseguire le inoculazioni, devono necessariamente aver frequentato un corso di formazione specifico dell’ISS.

Le perplessità sullo scudo penale

All’indomani del decreto legge non sono tuttavia mancate le perplessità riguardo alla manovra. Lo scudo penale per farmacisti vaccinatori e operatori sanitari in generale, infatti, copre solo le responsabilità penali relative all’inoculazione del vaccino, tralasciando quelle civili, altrettanto insidiose. Anche perché il problema, in realtà, non è solamente sanitario.

Come affermato in un’intervista ad Andi-News da Federico Gelli, medico ed ex deputato co-firmatario della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità medica, in realtà il problema potrebbe essere un’altro:

“L’avvio di procedimenti penali o civili, anche se destinati ad una sistematica archiviazione o a un rigetto, comportano costi – umani ed economici – di resistenza del tutto inopportuni. Non si pone dunque un problema di scudo a protezione di responsabilità men che improbabili ma semmai emerge l’esigenza di interporre un barrage all’avvio di iniziative giudiziarie del tutto inopportune”.

A queste dichiarazioni hanno fatto eco le parole di Francesco Imperadrice, Presidente del Sinafsa, il Sindacato Nazionale dei Farmacisti Non Titolari che, sul sito dell’organizzazione, ha pubblicato una riflessione sul tema. Imperadrice apprezza la valorizzazione della figura del farmacista e delle norme poste a sua tutela, a patto sia la valorizzazione che la tutela siano a 360 gradi sulla professione. Oltre alla riforma del corso di laurea in farmacia, avvenuta per altro recentemente, il presidente di Sinafsa vorrebbe che l’ampliamento delle competenze del farmacista siano applicabili sia dentro che fuori la farmacia, soprattutto nel caso dei farmacisti non titolari e dei liberi professionisti che, per altro, hanno collaborato attivamente nel contrastare la pandemia da Covid-19, contribuendo a realizzare la tanto citata farmacia dei servizi.

Insomma, quello relativo allo scudo penale è un tema sentito e spinoso che, in realtà, chiama a sé diverse altre questioni ancora aperte relative alla professione del farmacista. Sarà il futuro a dirci come evolverà la situazione, soprattutto nell’ottica della riforma del SSN e dell’ampliamento della medicina territoriale, nella quale la farmacia riveste e rivestirà un ruolo sempre più importante.

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